Comune di Izano


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Utilizzo attrezzature comunali

Modello di richiesta da presentare presso gli uffici comunali.
Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili comunali

(approvato con deliberazione di Consiglio COmunale n. 29 del 24/06/2003)

Articolo 1: Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di concessione in uso di beni disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, elencati al successivo articolo 6 e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Izano.

Articolo 2: individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente articolo 1 i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Comitati, Partiti politici, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo. Privati cittadini od imprese potranno ottenere in prestito i beni sotto individuati, previo specificato motivo.

Articolo 3: modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Izano.

Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalitÀ e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta.

Dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo casi particolari di urgenza che verranno valutati dall'amministrazione.

Articolo 4: natura della concessione

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di un rimborso spese giornaliero di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale in base agli importi indicati ai successivi articoli 6 e 12 del presente disciplinare.

I materiali sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone di noleggio e dal versamento della cauzione, alle scuole pubbliche, alla parrocchia, alle associazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio comunale.

Ai soggetti citati nei precedenti paragrafi può essere concesso l'utilizzo dei beni anche in caso di necessità diverse da quelle previste all'articolo 2, che siano comunque sempre connesse all'espletamento dei propri fini istituzionali.

Articolo 5: esenzione dal rimborso spese e/o cauzione

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone di noleggio e/o del deposito cauzionale per i beni richiesti.

L'esenzione può essere altresì concessa con provvedimento del Responsabile di Ufficio o Servizio interessato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione in passato abbia direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

Articolo 6: beni oggetto di concessione e relativi rimborsi

Sono oggetto della concessione i beni mobili di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottati gli importi a titolo di rimborso spese indicati a fianco di ciascun bene.

L'elenco dei beni e gli importi per i rimborsi spese saranno periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del settore Patrimonio, sentiti gli altri settori interessati.

L'importo del rimborso viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai tre giorni.

Descrizione dei beni Rimborso spese giornaliero (euro)
Tavolo pieghevole in legno con 2 panche (cadauno) 0,80
Sedia in pvc o altro (cadauna)
0,13
Transenna ( metro lineare)
0,13
Pedana per palco (metro quadrato)
0,21
Gazebo auto montante mt 6x 4 (cadauno)
5,00
Segnali stradali (cadauno) 1,00
Palo con piantana (cadauno)
1,00
Articolo 7: prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni di cui al presente disciplinare vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo, non sarà applicato il rimborso spese, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai tre giorni. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

Articolo 8: verifica dello stato dei beni

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

Articolo 9: obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

  1. l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
  2. la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito o comunque, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità alla concessione;
  3. la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
  4. la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;

È fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

Articolo 10: mancata concessione dei beni da parte del Comune

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e del rimborso spese di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

Articolo 11: richiesta di restituzione anticipata

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota del rimborso spese di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

Articolo 12: deposito cauzionale

A garanzia dei beni consegnati il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione fissata in un importo pari a 50 volte il rimborso spese di noleggio giornaliero, fatta eccezione per il Gazebo in alluminio e telo ignifugo che sarà pari a 100 volte il rimborso spese di noleggio giornaliero. Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13: perdita e deterioramento dei beni

Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verifichino nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione, un dipendente dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'ufficio competente al fine di procedere allo svincolo della cauzione.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione all'ufficio competente.

In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 14.

Articolo 14: risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni resesi necessarie.

Articolo 15: ritardata consegna

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari all'importo giornaliero maggiorato del 50% rispetto al normale importo di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

Articolo 16: versamento importi e ritiro dei beni

Il versamento della somma a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale dovranno essere effettuati prima della consegna dei beni e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento degli importi di noleggio e della cauzione, ovvero della sola cauzione in caso di esenzione, pena la mancata consegna dei beni.

Articolo 17: individuazione delle priorità

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente compartecipate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Articolo 18: ambito di applicazione

Al presente disciplinare si uniformano gli uffici e servizi dell'Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione. Nell'ambito di quanto previsto dal presente disciplinare, e nell'esercizio delle proprie competenze, i Responsabili degli uffici e servizi a cui pervengano richieste di concessioni di materiali agiscono con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

Articolo 19: disposizioni finali

Il presente disciplinare non sostituisce né modifica quanto già regolamentato da altri disciplinari dell'Ente, adottati per la concessione di determinati beni mobili per i quali si è reso opportuno prevedere una regolamentazione specifica.


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