Comune di Izano


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Ufficio Tributi

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Imposta comunale sugli immobili (Ici)

Con atto n° 6 del 28 marzo 2008 "CONFERMA ALIQUOTA I.C.I. - ANNO 2008", il Consiglio Comunale ha deliberato:

1. Di riconfermare, anche per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili come segue:
- Prima casa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze:
aliquota del 5,5 per mille con detrazione di € 115,00, a cui deve aggiungersi l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di € 200,00, prevista dall’art.1, comma 5 – 2 bis e 2ter della Legge 244/2007, specificando che l’ulteriore detrazione in aggiunta alla detrazione di € 115,00 non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

- Altri immobili: aliquota del 5,5 per mille;

- Aree fabbricabili: aliquota del 5,5 per mille;

- Terreni agricoli: aliquota del 5,5 per mille;

2. Di concedere, come per l’anno 2007, l’aumento della detrazione da € 115,00 a € 167,00 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i 60 anni alla data del 31 dicembre 2007, e che abbiano tutti i seguenti requisiti:
- essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale propria ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 (così come definito dall’art.8, comma 2, del D.Lgs.n.504/92);
- non possedere altri immobili in aggiunta a quanto sopra indicato;
- avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore ad € 9.800,00, elevato ad € 13.300,00 se il coniuge risulta a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 520,00 per ogni altri familiare a carico.


Determinazione valore aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. - Anno 2008 (deliberazione di C.C.n.42 del 30/11/2007)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 2 del 22 febbraio 1999, ed in seguito modificato con deliberazione di C.C.n.6 del 16/02/2007.

INFORMATIVA I.C.I. - ANNO 2008

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Tassa smaltimento rifiuti urbani (Tarsu)

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Leguslativo 15 novemre 1993, n° 507, e del Regolamento Comunale vigente.

È anche istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e giornaliera. In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali, i criteri per la commisurazione della tassa e della superficie tassabile, nonché i casi previsti per eventuali esclusioni o riduzioni della tassa stessa.

Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°67 del 11/07/1983, e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n°45 del 29/09/1989 e n°28 del 01/06/2007.

Con deliberazione di G.C.n.23 del 29/02/2008, sono state aumentate, per l'anno 2008, le tariffe della TARSU:

NUOVE TARIFFE TARSU - ANNO 2008

Denunce originarie o di variazione.

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali tassabili, i contribuenti hanno obbligo di farne denuncia presso l'Ufficio Tributi, mediante appositi modelli predisposti dal Comune. L'obbligazione non È assolta con la variazione anagrafica presso il Servizio demografico.

La denuncia originaria o di variazione va presentata entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio occupazione, sebbene sia preferibile una presentazione più tempestiva.

Superfici tassabili.

La tassa è calcolata sui metriquadri di superficie tassabile. Sono locali tassabili tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono pertanto da comprendere, a titolo esemplificativo, corridoi, vani scala, servizi igienici, cantine, autorimesse.

Esclusione dalla tassa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perch´ risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilitàà. Presentano tali caratteristiche, a titolo semplificativo:

  • locali con altezza, al colmo, uguale o inferiore a metri 1,50;
  • unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  • fabbricati danneggiati, inagibili, in ristrutturazione (purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione);
  • locali di attività produttive, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. (Nei casi in cui risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, ecc. si applica una detassazione percentuale sull'intera superficie);
Esenzioni.

Possono essere esentati dal pagamento della tassa coloro che vivono del solo reddito della pensione di guerra, di invalidità civile o della pensione sociale.

Riduzioni.

La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nei seguenti casi:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo (salvo accertamento da parte del Comune);

Nota bene: tutti i casi di esclusione, esenzione o riduzione devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione e devono essere comprovati da idonea documentazione o rilevabili in base ad elementi obiettivi.

Decorrenza o cessazione della tassa.

La tassabilità dei locali decorre dal 1° bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.

La richiesta di detassazione produce effetto a decorrere dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della richiesta.

Eventuali anomalie dovute ad errata applicazione della tassa e accertate da parte dell'Ufficio competente, consentono all'utente il rimborso della quota calcolata in eccedenza.

Riscossione.

La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo e, attualmente, è suddivisa in tre rate annuali (30 giugno, 30 Settembre, 30 Dicembre) da versare con appositi bollettini sul Conto Corrente Postale intestato a Lo.Se.Ri. Spa.

In caso di smarrimento di un bollettino è possibile richiederne un duplicato o pagare direttamente presso lo sportello della Lo.Se.Ri. Spa di Crema, Via XX Settembre, 18 (di fianco alla Banca Popolare).

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Addizionale Comunale Irpef

Con atto n° 7 del 28 marzo 2008 "Conferma Addizionale Comunale Irpef - Anno 2008", il Consiglio Comunale ha deliberato:

Di confermare, anche per l'anno 2008, l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,2%, così come determinato con atto di Consiglio Comunale n° 10 del 29 febbraio 2000.


Validazioni.

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